IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Premesso  che  con legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV,
e' stato istituito l'Albo regionale delle associazioni pro loco;
   Visto l'articolo 30 della predetta legge, il  quale  stabilisce  i
requisiti necessari al fine dell'iscrizione all'Albo regionale;
   Considerato  che l'alto numero di richieste d'iscrizione pervenute
negli ultimi tempi alla  Direzione  regionale  del  commercio  e  del
turismo in particolare da parte di associazioni pro loco operanti nel
medesimo  comune impone di operare con maggiore selettivita' rispetto
al passato ed evidenzia la necessita' di eliminare alcune  incertezze
circa  l'interpretazione  dei  punti  a)  e b) del citato articolo 30
della legge regiona le n. 34/1980;
   Ritenuto  pertanto  necessario  emanare un apposito regolamento di
esecuzione della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV;
   Atteso che il regolamento di cui trattasi  deve  esser  sottoposto
all'esame   del   competente   Comitato   dipartimentale   ai   sensi
dell'articolo 39, comma 2, lettera c) della legge regionale 7/88;
   Visto il processo verbale della seduta del 4 febbraio 1993, con il
quale  il  Comitato  dipartimentale  per  le   attivita'   economico-
produttive  esprime,  fra  l'altro,  parere  favorevole sul testo del
regolamento di esecuzione in parola;
   Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale n.  1242  del  18
marzo 1993;
 
                               Decreta
 
   Di approvare per motivi illustrati in narrativa, il regolamento di
esecuzione  della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV, nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento,  di  cui  forma   parte
integrante e sostanziale.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    Trieste, 6 aprile 1993
 
                               TURELLO
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 10 giugno 1993
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 12, foglio 166
 
                            -------------
 
                REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CAPO IV
             DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1980, N. 34
 
                               Art. 1.
 
   Col termine "legge" si intende la legge regionale 11 agosto  1980,
n. 34, Capo IV.