IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che con legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV, e' stato istituito l'Albo regionale delle associazioni pro loco; Visto l'articolo 30 della predetta legge, il quale stabilisce i requisiti necessari al fine dell'iscrizione all'Albo regionale; Considerato che l'alto numero di richieste d'iscrizione pervenute negli ultimi tempi alla Direzione regionale del commercio e del turismo in particolare da parte di associazioni pro loco operanti nel medesimo comune impone di operare con maggiore selettivita' rispetto al passato ed evidenzia la necessita' di eliminare alcune incertezze circa l'interpretazione dei punti a) e b) del citato articolo 30 della legge regiona le n. 34/1980; Ritenuto pertanto necessario emanare un apposito regolamento di esecuzione della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV; Atteso che il regolamento di cui trattasi deve esser sottoposto all'esame del competente Comitato dipartimentale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera c) della legge regionale 7/88; Visto il processo verbale della seduta del 4 febbraio 1993, con il quale il Comitato dipartimentale per le attivita' economico- produttive esprime, fra l'altro, parere favorevole sul testo del regolamento di esecuzione in parola; Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1242 del 18 marzo 1993; Decreta Di approvare per motivi illustrati in narrativa, il regolamento di esecuzione della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale. Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 6 aprile 1993 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 10 giugno 1993 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 12, foglio 166 ------------- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1980, N. 34 Art. 1. Col termine "legge" si intende la legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV.